Codice Civile art. 2343 quater - Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione (1).Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione (1). [I]. Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b) (2). [II]. Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343 (3). [III]. Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni: a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma; b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo; d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b); e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b). [IV]. Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lg. 4 agosto 2008, n. 142 (2) Comma sostituito dall'art. 1, d.lg. 29 novembre 2010, n. 224. Il testo recitava: «Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b)». (3) Comma sostituito dall'art. 1, d.lg. 29 novembre 2010, n. 224. Il testo recitava: «Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l'articolo 2343». InquadramentoLa volontà del legislatore di semplificare l'iter del conferimento di beni trova ulteriore conferma nella disciplina degli adempimenti successivi alla costituzione a carico dell'organo amministrativo, che sono particolarmente snelli e, secondo l'opinione prevalente, non tanto diretti a (ri)controllare le valutazioni del conferimento, quanto piuttosto, e più limitatamente, ad accertare se siano nel frattempo intervenuti eventi successivi eccezionali che possano avere ridotto il valore del conferimento. Si tratta, dunque, di un controllo che ha come scopo fondamentale quello di accertare se i criteri in astratto previsti dal legislatore abbiano mantenuto in concreto l'idoneità a dare una rappresentazione corretta del conferimento. Ne è prova il tempo assai esiguo, trenta giorni, in cui tale controllo va fatto. Ovviamente i controlli sono diversi a seconda della tipologia di conferimento effettuato e sono anche diretti a confermare la sussistenza dei requisiti di professionalità dell'esperto nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2343-ter. Eppure, il controllo degli amministratori non può essere solo limitato alla verifica dell'esistenza di fatti eccezionali e successivi al momento della determinazione del valore del conferimento, poiché proprio la semplificazione (anche eccessiva) della relativa procedura ha, necessariamente, caricato sugli amministratori un particolare onere di attenzione e di prudenza, quanto meno nel controllo della rispondenza a legge dei criteri valutativi concretamente utilizzati nella determinazione del conferimento. La verifica del conferimento di strumenti del mercato monetario o di valori mobiliari.Come già specificato nel commento all'art. 2343-ter, si tratta di un'ipotesi in cui il valore del conferimento è basato su una media matematica; l'articolo in esame sembra attribuire agli amministratori il solo compito di accertare se, nel tempo successivo al conferimento, siano accaduti eventi tali da ritenere il risultato della operazione eseguita non più effettivamente rappresentativo di valori reali. Se, tuttavia, tale compito deve essere effettuato dagli amministratori entro il termine di trenta giorni successivi all'iscrizione della società nel registro delle imprese, considerato che il periodo di riferimento da tenere in considerazione per il calcolo si conclude, per quanto osservato nel commento dell'articolo 2343-ter, il giorno precedente la stipula dell'atto, l'arco temporale della valutazione degli amministratori è quello che va dalla data di stipula dell'atto costitutivo al ventinovesimo giorno successivo all'iscrizione nel registro delle imprese, termine che non appare sufficientemente lungo da ipotizzare, a meno di eventi veramente eccezionali, un repentino calo delle quotazioni, idoneo a rendere del tutto inattuale il risultato della media ponderata dei corsi effettuata sui prezzi rilevati nel semestre precedente. La disposizione lascia all'organo amministrativo addirittura il potere di ridurre l'arco di tempo del controllo, consentendo di procedere alla valutazione in uno qualsiasi dei trenta giorni che intercorrono tra l'iscrizione nel registro delle imprese e lo spirare del termine massimo concesso dalla legge; ma lo speciale onere di prudenza ed attenzione, che grava sugli amministratori in ragione della specialità delle regole di valutazione dettate dall'art. 2343-ter, impone che essi si avvalgano di tutto il tempo concesso dalla legge, proprio per ampliare il più possibile il già estremamente ridotto spazio temporale. Non è, quindi, condivisibile la diversa opinione secondo cui l'arco temporale di riferimento dovrebbe andare dal giorno della stipula dell'atto costitutivo a quello dell'iscrizione nel registro delle imprese (Circolare Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti ed esperti contabili, 11/IR del 29 giugno 2009, § 4); se, infatti, il termine fosse così ridotto, dell'ordine di pochissimi giorni, ogni verifica sarebbe semplicemente senza senso; ed, infatti, la legge si limita a far iniziare il tempo della verifica dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, con riguardo a tutti gli eventi intervenuti successivamente alla scadenza del termine semestrale di riferimento senza indicare un termine finale, che non può non essere quello entro il quale le verifiche devono essere effettuate. Tale disposizione deve essere intesa pertanto come un'eccezione al regime del passaggio del rischio, così come disciplinato dall'art. 2342 c.c. per i conferimenti disposti in via ordinaria. Appare, comunque, prodromico ad ogni verifica dell'esistenza di casi eccezionali il rispetto effettivo delle condizioni di legge. In altre parole, gli amministratori non potrebbero certo fare affidamento, per escludere la loro eventuale responsabilità, sui soli controlli eseguiti dal notaio al momento della costituzione, dovendo innanzitutto essi stessi verificare, in prima persona, la corretta applicazione del criterio previsto dal primo comma dell'art. 2343-ter alla particolare tipologia di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario conferiti dal socio, la sussistenza del requisito della negoziazione per il tempo previsto, la corrispondenza del risultato del calcolo operato dalla parte ai criteri di legge ed anche la correttezza dei dati su cui il calcolo si fonda. Successivamente, occorre poi valutare se non si siano verificati fatti eccezionali, come espressamente recita la disposizione, che abbiano l'idoneità di influire sul valore dei conferimenti. La norma non definisce in cosa possano consistere i fatti eccezionali che legittimano la revisione della stima. Gli eventi collegati alla pandemia e poi al conflitto russo-ucraino, come pure le vicende che hanno recentemente interessato alcune obbligazioni emesse dalla Credit Swiss, rappresentano tipicamente eventi eccezionali idonei a determinare un controllo della stima effettuata avendo a riferimento le quotazioni degli strumenti del mercato monetario o di valori mobiliari dei sei mesi antecedenti il conferimento. Uno degli aspetti più rilevanti è rappresentato dall’influenza che possa avere sul valore del conferimento la prosecuzione della riduzione dei corsi già manifestatasi nel corso del semestre di valutazione. La scelta del legislatore di tenere in considerazione le quotazioni dell’intero semestre precedente il conferimento ha come principale finalità proprio quella di compensare e neutralizzare, nella valutazione dei titoli e degli strumenti, le naturali oscillazioni dei corsi; un’eventuale ulteriore loro riduzione, non collegata ad eventi eccezionali ma semplicemente all’andamento dei mercati, non potrebbe costituire una causa di revisione del conferimento, proprio in ragione della natura non eccezionale delle oscillazioni. Eppure, se si considera centrale, nella complessiva valutazione dei beni, l'esigenza della tutela dell'integrità del capitale sociale, come emergente dal fatto, certamente eccezionale, di tenere in considerazione anche eventi pur accaduti dopo il passaggio del rischio, l'accertamento che i corsi dei titoli conferiti abbiano subìto, da un periodo di tempo piuttosto lungo, un costante ribasso, tale da rendere oramai irrealistica la valutazione effettuata, sia pure correttamente, sulla base della media ponderata dei prezzi del semestre precedente, sembra necessario affermare che l'evento eccezionale, che possa giustificare la revisione della stima, possa essere rappresentato anche dalla circostanza che i titoli, per effetto di una costante e prolungata discesa dei corsi, non abbiano più la ragionevole idoneità ad acquisire nuovamente i valori emergenti dall'applicazione della media ponderata (Platania, 97). In altre parole, l'accertamento di una situazione prevista dall'art. 2426 n.3 c.c., che giustificherebbe l'immediata svalutazione dei titoli, rappresenta causa idonea alla revisione, poiché renderebbe irrealistico il valore del conferimento che deve pure sempre corrispondere al fair value per la tutela della integrità del capitale sociale. Lo stesso legislatore, nel fare riferimento alla liquidità del mercato, chiaramente fa emergere, come causa di revisione del valore del conferimento, il verificarsi di eventi, che finiscano per rendere irrealizzabile il valore attribuito ai titoli o strumenti conferiti in base al criterio generale indicato dall'art. 2343-ter. Per mercato liquido, infatti, si deve intendere quello nel quale le proposte di vendita di quel singolo bene trovano adeguate proposte di acquisto ad un prezzo che non sia eccessivamente distante dalla proposta. Ma se il prezzo di acquisto è sistematicamente e nettamente inferiore a quello del conferimento, è facile dedurre che quel bene non ha più il valore che esso ha avuto nel passato anche recente. Come correttamente segnalato in dottrina (Pisani Massamormile, 448-450), i rimedi generali previsti dalle norme sul bilancio o sulla tutela del capitale minimo (artt. 2446 e 2447 c.c.) inciderebbero sulla posizione di tutti i soci e non del solo socio conferente, come invece deve ritenersi accadere in applicazione dell'art. 2343-quater. In conclusione, deve intendersi fatto eccezionale anche l'accertamento della definitiva incapacità del titolo di risalire i corsi, sia in ragione di eventi collegati unicamente al titolo stesso, sia in ragione di eventi rapportabili all'intero mercato in cui sono quotati. La revisione della stima negli altri casi. Fatti nuovi rilevantiDifferente appare l'area di controllo affidata agli amministratori nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2343-ter: infatti, nell'ipotesi di conferimento di un bene al valore risultante dal bilancio, l'attività di revisione degli amministratori non potrà estendersi al controllo della congruità del valore iscritto (compito effettuato già dal revisore della società conferente, sia pure sotto la forma della mancata censura), ma dovrà limitarsi al mero accertamento della sussistenza del presupposto costituito dall'effettiva iscrizione del bene al fair value nel bilancio dell'esercizio immediatamente precedente quello di conferimento ed alla valutazione della sola sussistenza di fatti nuovi nell'arco di tempo, questa volta piuttosto ampio, che va dalla redazione del bilancio di riferimento ai ventinove giorni successivi all'iscrizione della società nel registro delle imprese. Nell'ipotesi in cui il conferimento sia stato eseguito facendo ricorso alla perizia di un esperto, il controllo non può ritenersi limitato alla valutazione della sola sussistenza di fatti nuovi, ma si dovrà estendere anche alla valutazione dei requisiti di indipendenza e professionalità dell'esperto. Discusso è, invece, se, gli amministratori possano valutare anche l'originaria congruità della stessa perizia, e procedere alla revisione, qualora, pur in assenza di fatti nuovi, emergano significative differenze di valore. Bisogna in proposito osservare che se è affidato, come in seguito si vedrà, agli amministratori l'onere di attestare che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale, evidentemente essi devono valutare, alla data del controllo, quale sia, a loro avviso, il reale valore dei beni. Se agli amministratori non fosse stato demandato anche il compito di valutare la stima effettuata dall'esperto, ad essi non sarebbe stato richiesto di dichiarare anche la corrispondenza del valore stimato al capitale attribuito al conferente ma solo che, nel tempo previsto dalla legge, non fossero intercorsi fatti nuovi (così sia pure in modo dubitativo Pisani Massamormile, 451-452). Di diverso avviso, sempre in dottrina Aiello, I conferimenti in natura “semplificati” nelle s.p.a.: questioni applicative in Diritto Bancario- Approfondimenti-Società 14 giugno 2018. Rientra, inoltre, nel generale obbligo di controllo degli amministratori la valutazione dei criteri di stima effettivamente utilizzati; se essi apparissero incongrui, contraddittori, insufficienti, verrebbe certamente meno l'affidabilità della stima. Appare, pertanto, doveroso da parte degli amministratori procedere anche all'accertamento dei criteri di stima del conferimento concretamente utilizzati e, nel caso in cui non condividessero tali criteri, procedere alla revisione della stima, anche se non accertassero la sussistenza effettiva di fatti nuovi incidenti sul valore dei beni. La legge, ancora una volta, non specifica quali possano essere i fatti nuovi rilevanti; per fatti nuovi si devono, però, intendere tutti gli eventi che possano incidere definitivamente sul valore del conferimento, tale da rendere necessaria, ai fini della richiamata disposizione dell'art. 2426, n. 3, c.c., una rettifica di valore; quindi, non solo eventi eccezionali, ma anche eventi collegati al mutamento delle condizioni di mercato e, perfino, la sola obsolescenza del bene, verificatasi fisiologicamente tra la data di stima e quella della costituzione, e ciò anche se i soci, all'atto del conferimento, non avessero inteso applicare un deprezzamento ancorché già verificatosi. Altrettanto deve dirsi quando i fatti occorsi successivamente al momento di iscrizione in bilancio o di redazione della stima abbiano significativamente inciso sulla solvibilità del debitore ceduto. Tra i fatti nuovi vi potrebbe essere anche la circostanza che gli stessi beni valutati dall'esperto siano stati successivamente valutati in modo diverso in sede giudiziale, come può accadere quando le valutazioni dell'esperto nominato dalla parte non siano state considerate completamente attendibili da un c.t.u. o da periti nominati nell'ambito di procedure concorsuali. La legge non indica neppure quale sia il margine di scostamento idoneo a ritenere necessaria una revisione della perizia di stima. È indubbio, comunque, che l'accertamento che il valore del bene o credito conferito è inferiore di almeno un quinto rispetto al valore di conferimento obbliga, a somiglianza di quanto accade in base all'art. 2343, alla revisione della stima; tuttavia si deve ritenere che anche una percentuale inferiore al 20% possa imporre una revisione, posto che agli amministratori, come già specificato, è stato imposto di confermare che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito in sede di bilancio. Tale più rigoroso regime rispetto a quello dell'art. 2343 trova piena giustificazione nel fatto che l'esperto non è chiamato a giurare, e non è stato in ogni caso scelto da una autorità indipendente (ancorché debba operare in modo indipendente dal soggetto che conferisce il bene). Inoltre, contrariamente a quanto accade per le ipotesi di conferimento ai sensi dell'art. 2343 c.c., la valutazione degli amministratori non è neppure definitiva ma soggetta al vaglio dell'esperto, che dovrà essere nominato dal tribunale competente (come in seguito verrà specificato). Conseguentemente, anche uno scostamento sensibile, ma comunque inferiore al 20%, può imporre una revisione. In mancanza di specificazioni ulteriori, secondo un'interpretazione, per valutare lo scostamento sensibile si dovrebbe fare riferimento ai parametri utilizzati (prima della modifica normativa) alle soglie quantitative previste dall'art. 2621 c.c. e, quindi, ritenere significativo uno scostamento di almeno l'1% del patrimonio netto, che all'atto della costituzione per definizione è equivalente alla somma del capitale e del sovrapprezzo azioni (Circolare Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti ed esperti contabili, 11/IR del 29 giugno 2009, § 4). Sebbene la norma non affronti il tema, dovrebbe costituire motivo di revisione della stima l'accertamento che essa non sia stata redatta al fine di dare una valutazione del valore effettivo del bene conferito. Come già segnalato, può accadere che la perizia utilizzata al fine di procedere al conferimento, in origine abbia avuto scopi diversi. Se, ad avviso degli amministratori, la perizia non abbia affrontato funditus la questione del valore del bene conferito, deve procedersi alla revisione. Tra i controlli che gli amministratori devono eseguire vi sono quelli diretti alla valutazione della indipendenza e della professionalità dell'esperto. Il contenuto di tali requisiti è stato già in precedenza illustrato; si tratta probabilmente del controllo più difficile e complesso tra quelli affidati agli amministratori e, probabilmente, è anche il più delicato, poiché obbliga ad indagare, in tempi molto ristretti, sulle capacità professionali dell'esperto e sulla sussistenza di rapporti tra professionista e società, soci e conferente evidentemente non dichiarati. L'insufficiente qualificazione professionale può essere desunta, anche, dalla palese non congruità dei criteri seguiti nella redazione della stima ovvero anche nell'assoluta mancanza di qualificati riferimenti metodologici. Stime apodittiche o fondate su argomentazioni solo generiche od apparenti, ovvero tautologiche, costituiscono sicuri indizi di mancanza di professionalità (oltre che causa di revisione per mancato rispetto dei criteri di legge). L'indagine sull'indipendenza appare molto complessa, soprattutto nell'ipotesi in cui l'incarico per la stima sia stato affidato ad hoc dallo stesso socio conferente. Possono soccorrere i criteri indicati dall'art. 67 l. fall. e, quindi, si può considerare non indipendente l'esperto che abbia già avuto altri incarichi dal medesimo soggetto, presumendosi che la pluralità degli incarichi conferiti dimostri una particolare ed inaccettabile vicinanza dell'esperto al conferente. Anche l'esistenza di altri incarichi professionali (in qualità di revisore, sindaco, consulente) può determinare il venir meno del necessario requisito dell'indipendenza. Ciò che rende veramente problematica la valutazione degli amministratori è, però, la esiguità del tempo concesso per gli accertamenti. Non può escludersi che possa giustificare la valutazione di non indipendenza anche il rifiuto o la reticenza mostrata dall'esperto alla richiesta degli amministratori di rilasciare una dichiarazione sulla sussistenza di pregressi rapporti professionali anche a mezzo di studi professionali o di soggetti legati all'esperto da vincoli di parentela o coniugio. L'omissione degli adempimenti; l'impugnazione della delibera.La legge non specifica quali possano essere le conseguenze del mancato adempimento da parte degli amministratori degli obblighi di controllo; si ritiene che gli amministratori possano essere considerati responsabili dei danni che ai soci, conferenti e non, ed ai creditori possa derivare (Pisani Massamormile, 421); non è invece impugnabile in via autonoma la delibera con la quale gli amministratori decidano di attivare le procedure di controllo, in quanto non immediatamente lesiva dei diritti del socio conferente. Nuova valutazione della stima.Se sussistono motivi per procedere alla revisione, gli amministratori con delibera dell'organo amministrativo assunta secondo le modalità previste dallo statuto, devono attivare il procedimento previsto dall'art. 2343 c.c. e, quindi, richiedere al tribunale la nomina di un esperto che provveda ad una nuova valutazione. Dubbi sussistono sull'individuazione del soggetto su cui debbano gravare i costi, ritenendosi comunque prevalente la tesi che tali costi debbano gravare sulla società. La delibera degli amministratori di richiedere una nuova valutazione non può ritenersi essere impugnabile, ai sensi dell'art. 2388 c.c. da parte del socio non incidendo direttamente sulla sua posizione. Pure controverso è il richiamo all'art. 2343 c.c. ed in particolare se debba trovare applicazione l'intera disciplina o solo in parte. Sebbene in linea prevalente si ritenga che anche la valutazione dell'esperto possa essere oggetto di nuovo controllo da parte degli amministratori, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2343 c.c., nel termine di centottanta giorni, appare preferibile la tesi di chi assume, facendo ricorso anche al contenuto della Direttiva CE, che la valutazione dell'esperto nominato dal tribunale abbia carattere cogente anche per la società e che pertanto non possa essere ancora una volta rivista dagli amministratori, pena l'innesco di un procedimento lunghissimo e paralizzante per la stessa società, che potrebbe non conoscere per un tempo indefinito quale sia il suo effettivo capitale (considerato che non sono alienabili le azioni liberate con il conferimento oggetto della valutazione dell'esperto). Molto più coerente con il sistema risulta, dunque, prevedere che la perizia dell'esperto abbia nella sostanza lo stesso valore che è attribuito dall'art. 2437-ter, comma 6, c.c., per il caso di contestazione del valore di recesso, e quindi non sia più ulteriormente contestabile da parte degli amministratori, avendo la specifica funzione di dirimere le divergenti valutazioni effettuate secondo le previsioni di legge e la stima degli amministratori. Rimangono, peraltro, esperibili eventuali azioni di responsabilità, ai sensi del richiamato art. 2343 c.c., considerato che l'esperto nominato dal tribunale risponde dei danni. Semmai è da specificare che la perizia dell'esperto non deve procedere ad una mera revisione dei parametri impiegati per la determinazione del valore, ma deve procedere ad una completamente nuova stima, non essendo vincolato ad alcun criterio predeterminato e tenendo conto del valore che il bene ha al momento della stima. Certamente applicabili in toto sono, invece, i rimedi predisposti dall'art. 2343, terzo e quarto comma; quindi, nel caso in cui la valutazione dell'esperto facesse emergere un valore inferiore di oltre un quinto rispetto al conferimento, la società dovrà procedere alla riduzione proporzionale del capitale, ferma restando la possibilità del socio di integrare il conferimento. Rimane fermo il diritto del socio di recedere. Rimangono poi aperte tutte le altre opzioni illustrate in occasione dell'analisi dell'art. 2343 c.c. La dichiarazione degli amministratori.Qualora, invece, gli amministratori non ritenessero di doversi avvalere delle procedure di revisione della stima, hanno l'obbligo di depositare una dichiarazione di contenuto complesso nella quale, in buona sostanza, assumono la responsabilità di affermare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2343-ter c.c. ed, in particolare, che il valore dei beni conferiti non sia inferiore a quello attribuito per la determinazione del capitale e del sovrapprezzo. Infatti, non solo devono procedere alla descrizione dei beni e dei crediti conferiti senza stima, ai sensi dell'art. 2343 c.c., ma, soprattutto, specificare quale sia il valore dei beni conferiti, i criteri di stima individuati in concreto, le fonti da cui sono stati tratti i valori (reports di borsa, bilanci, stima di esperti) l'inesistenza di fatti nuovi o eccezionali che possano avere influenza negativa sul valore. Devono anche dichiarare la sussistenza dei requisiti di indipendenza e professionalità dell'esperto indicando eventualmente le fonti da cui traggono la conferma della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Agli amministratori è, dunque, affidato il compito, certamente non agevole, di assumersi, senza equivoci, la piena responsabilità della stima nei confronti della società e dei terzi. Inalienabilità delle azioni.Come per l'ipotesi disciplinata dall'art. 2343, le azioni liberate con il conferimento non sono alienabili per tutto il tempo occorrente per gli adempimenti previsti a carico degli amministratori e ciò anche nel caso in cui le operazioni di controllo durassero anche oltre il termine di trenta giorni. Ciò apre la strada alla valutazione dei rimedi, oltre quello risarcitorio, che il conferente ha per ottenere l'attestazione della congruità del conferimento, se gli amministratori neppure agiscano per ottenere la revisione della stima ai sensi dell'art. 2343. Certamente possibile è il ricorso alla procedura exart. 2409 c.c. se la quota di possesso del socio supera la soglia prevista. Meno sicuro appare, invece, il ricorso alle procedure di urgenza, posto che non sembra possibile attribuire ad un soggetto esterno alla compagine sociale il compito di effettuare valutazioni in sostituzione dell'organo amministrativo. Non potrebbe, invece, essere esclusa un'azione ordinaria, da promuovere nei confronti della società, che si concludesse con il positivo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, con ordine di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese in luogo della dichiarazione degli amministratori. BibliografiaPisani Massamormile, I conferimenti nelle società per azioni, Milano, 2015; Platania, I conferimenti nelle spa, Milano, 2011. |